Spesso si finisce per parlare di Leone III Isaurico solamente quando si tratta la tematica dell’Iconoclastia, che per un bel po’ di tempo rappresentò uno scossone pieno di strascichi in seno all’universitas christiana. Tuttavia il basileus, sul trono di Costantinopoli dal 717 al 741 d.C., lavorò molto anche su altre sponde giuridiche e teologiche. In particolar modo, i suoi sforzi si concentrarono sulla definizione legale dei reati sessuali in ogni loro sfaccettatura e – siccome ci troviamo nel meraviglioso mondo bizantino – sulle pene da applicare in caso di reato conclamato.
Impossibile trattare questioni giurisprudenziali spinose insite nell’Impero Romano d’Oriente senza citare in causa Giustiniano e quella magnifica opera “restauratrice” nota come Corpus Iuris Civilis, una raccolta delle norme giuridiche del diritto romano progressivamente caratterizzata da commenti (novelle) in greco. Quando l’Isaurico salì al potere, il Corpus Iuris era una solida realtà da almeno un secolo e mezzo. Meno solida era la realtà bizantina, territorialmente decimata dall’avanzata dei bulgari a nord e quella degli arabi ad ovest. Anche dal punto di vista sociale, le cose erano assai diverse dall’epoca giustinianea. Nessuno o quasi nell’alto ceto, figuriamoci nel basso, sapeva più niente del latino. La magistratura stessa, che sul Corpus Iuris Civilis basava la propria opera giudicatoria, si affidava esclusivamente alle suddette novelle e non più al corpo del manuale voluto da Giustiniano.
Leone III aveva tanti difetti, ma non era sciocco. L’imperatore diede vita alla sua “Ecloga” (letteralmente “scelta di leggi”), un riassunto totalmente in greco del Corpus Iuris. Un sommario aggiornato, mettiamola così. Il basileus dei romei aggiunse nozioni dottrinali sul Cristianesimo ma soprattutto modificò il concetto stesso di penitenza. Si limitava la pena di morte (troppo importanti erano le vite in un momento in cui l’impero richiedeva un numero sempre più elevato di soldati) ma ci si affidava ad un bel po’ di particolari punizioni corporali. E giù di mutilazioni! Naso, mani, gambe, occhi, scegliete voi.
I 144 capitoli dell’Ecloga vedono la luce nel 720 e subito si nota una cosa. L’illuminato (si fa per dire) imperatore aveva apportato dei cambiamenti anche alle normative inerenti alla materia matrimoniale. A cascata, significa che tra le volontà dell’Isaurico c’era quella di normare le pratiche successorie, quindi sessuali.
In modo asettico, a mo’ di lista, vi lascio una serie di provvedimenti per i reati sessuali più comuni. Buon divertimento: 1) Un uomo sposato che commetta adulterio dovrà, come modo di correzione, ricevere dodici frustate e, che sia ricco o povero dovrà pagare una multa. 2) Un uomo non sposato che commetta fornicazione dovrà ricevere sei frustate. 3) Alla persona che abbia conosciuto carnalmente una suora, visto che ha profanato la Chiesa di Dio, verrà tagliato il naso… E alla suora sarà riservato un trattamento simile. 4) Il marito che è a conoscenza, e perdona, l’adulterio della moglie, dovrà essere frustato ed esiliato, mentre all’adultero e all’adultera dovrà essere tagliato il naso.
5) Le persone che commettano incesto, genitori e figli, figli e genitori, fratelli e sorelle, saranno condannati a morte tramite spada (decapitazione, n.d.r.). 6) Una donna che, rimasta incinta, provi ad abortire, sarà frustata ed esiliata. 7) Coloro che sono colpevoli di sodomia, attiva o passiva, saranno condannati a morte tramite spada. Il soggetto passiva della sodomia, quando minore di anni dodici, sarà perdonato per ignoranza giovanile del crimine commesso. 8) I colpevoli del “crimine abominevole” (ovvero l’omosessualità) saranno evirati.
Così Leone III Isaurico decise di punire alcuni dei reati sessuali più comuni. In conclusione ci teniamo a sottolineare un punto interessante. L’Ecloga al tempo era considerata dai massimi esperti giuridici come un corpus normativo molto “progressista“, nonché sincretico. Esatto, sincretico, perché in esso si mescolava la pietà tipicamente cristiana (pietà perché non si condannava alla pena di morte, ma solamente a qualche mutilazione; che volete che sia…) e la legge coranica, influente come codice esistenziale delle ex provincie orientali dell’impero, sotto l’egida musulmana.